1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 668 del codice penale, la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Ogni riferimento alle competenze degli uffici, operanti nel settore cinematografico, del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia si intende effettuato al Centro.
2. Sino alla data di effettiva entrata in funzione del Centro, alla disciplina delle attività cinematografiche continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
3. Fino all'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti in materia.